Statuto

Statuto

Statuto approvato dall’Assemblea Generale il 5 novembre 2022

AssociazioneS.C.I.L.L.A. ODV

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, un’Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: S.C.I.L.L.A. ODV, Solidarietà Cristiana Internazionale Libero Lavoro Amico, organismo non governativo diretto ad opere di promozione umana.

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2

è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 3

L’associazione ha sede in Palagano (MO).

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

SCOPI E ATTIVITà

Art. 4

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Il fine dell’associazione è operare in attività di “cooperazione internazionale per lo sviluppo”. Tale fine viene principalmente ottenuto attraverso:

1. l’invio di persone nei Paesi del “Terzo Mondo” che, in collaborazione con la popolazione locale, realizzino progetti di sviluppo e promozione umana approvati dal Consiglio Direttivo. A tale scopo l’Associazione si impegna ad organizzare gruppi di volontari che mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo libero e la loro professionalità, attraverso la collaborazione con le forze locali, realizzano i progetti di sviluppo e di promozione umana.

In particolare l’associazione realizza i progetti mediante l’invio di professionisti, di attrezzature e materiali adeguati, localmente non reperibili e di aiuti finanziari.

Particolare attenzione è data alla cooperazione responsabile e condivisa con le popolazioni locali, nello studio, esecuzione e direzione dei singoli progetti, rispettando le priorità e favorendo l’utilizzazione di ogni forza disponibile con un’adeguata preparazione ed assistenza tecnica, onde assicurare l’autonomia e la continuità dell’opera nel futuro;

2. la promozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione ai problemi dei Paesi in via di sviluppo e al coinvolgimento delle varie componenti delle nostre comunità;

3. la formazione e selezione dei volontari perché possano conseguire le qualità personali richieste per il volontariato internazionale ai fini di rispondere alle necessità dei paesi interessati;

4. la collaborazione con altre associazioni nella realizzazione di progetti che rientrino nei fini statutari.

L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 5

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni volontarie fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L’attività dell’Associazione è ispirata ai principi cristiani evangelici di fratellanza tra i popoli.

Art. 6

L’intervento nei Paesi in via di sviluppo non vuole essere portatore di schemi culturali o ideologie proprie della civiltà italiana o dei singoli soci; al contrario, vuole inserirsi nella loro tradizione, storia e cultura, essere al servizio di una crescita autonoma della popolazione locale e nel rispetto, coesistenza e interscambio dei diversi valori e favorire un arricchimento reciproco.

Art. 7

L’Associazione stipula polizza assicurativa idonea a favore dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività associative.

SOCI

Art. 8

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il socio non è obbligato, in quanto appartenente all’Associazione, a far parte delle spedizioni; può aiutare validamente i popoli in via di sviluppo anche rimanendo in Italia, tramite lo svolgimento di attività volte a favorire il miglior funzionamento dell’Associazione e nella sensibilizzazione della popolazione alle tematiche inerenti gli scopi dell’Associazione stessa.

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’associazione;

f) per decesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.  Nel rispetto di questi principi generali l’associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali;
  • a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Doveri dei soci:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci sono convocati ogni tre anni in Assemblea Generale per l’elezione del Consiglio Direttivo.

I soci sono convocati una volta all’anno in Assemblea Generale per ascoltare le relazioni del Presidente e dell’Amministratore e su tali relazioni i soci sono chiamati ad esprimere il proprio giudizio ed approvare il bilancio.

PATRIMONIO

Art. 10

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 11

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d’interesse generale  nei limiti previsti dall’art 6 del codice del terzo settore;
  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 

Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
  • il Presidente;
  • Collegio dei Probiviri;
  • l’Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
  • il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 13

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’annoper l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti. 

L’Assemblea Generale dei soci viene convocata con comunicazione scritta (in forma cartacea o informatica) e mediante affissione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. 

Per modificare lo statutooccorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Art. 14

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall’Assemblea dei soci con votazione pubblica a maggioranza relativa dall’Assemblea Generale nell’ambito del quale verranno eletti il Presidente, l’Amministratore, il Coordinatore dei progetti e il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono accedere alle cariche sociali soltanto i membri dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

  • nominare, al suo interno, un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; 
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
  • predisporre il bilancio o rendiconto; 
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; 
  • deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 
  • provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci,
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  • approvare i progetti di cooperazione internazionale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.

Il Presidente ha essenzialmente il compito di perseguire l’unità dell’Associazione e il rispetto delle finalità statutarie.

L’Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

La Segreteria prepara gli incontri del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea Generale stilando gli ordini del giorno, i rapporti e i verbali finali. La Segreteria inoltre è predisposta al carteggio e ai contatti con Istituzioni, Ditte e cittadini. Tutti i fondi, offerte e tessere che pervengono all’associazione devono passare alla segreteria per essere registrati

Il Coordinatore dei progetti tiene i contatti con tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti.

Gli altri sette consiglieri si interessano delle varie branche di attività dell’Associazione e controllano l’operato dell’Amministratore.

Il Consiglio può nominare periti per lo studio particolareggiato dei progetti.

Le votazioni potranno effettuarsi palesemente per alzata di mano o segretamente tramite bigliettini. Le votazioni segrete potranno e dovranno essere richieste al Presidente da chiunque faccia parte del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Presidente e vice-presidente possono disporre dei fondi dell’associazione con firma congiunta.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall’Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più anziani in termini di adesione all’Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell’ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l’elezione dell’organo direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall’assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 18

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

SCIOGLIMENTO

Art. 20

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.

L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore aventi scopi affini, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS competente secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

RINVIO

Art. 21

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO

Art. 22

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato. 

Palagano, 8 novembre 2022

Davide Bettuzzi (presidente)

Gabriele Monti (segretario verbalizzante)