Associazione SCILLA onlus

(Solidarietà Cristiana Internazionale Libero Lavoro Amico) 

Via Palazzo Pierotti, 4/a  41046 Palagano (MO)

 Tel.: 0536 961621 - 0536 961521 - 339 3959487  ▪  Fax 0536 970576  

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STATUTO

 

Statuto dell'associazione approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 13/11/2003.

Questa stesura modifica in parte il testo approvato dall'Assemblea dei Soci il 07/06/2003; ciò per poter procedere all'iscrizione nel Registro del Volontariato della Provincia di Modena.

 

 

 

DENOMINAZIONE E SEDE

 

Art. 1

E' costituita l'Associazione S.C.I.L.L.A., Solidarietà Cristiana Internazionale Libero Lavoro Amico, organismo non governativo diretto ad opere di promozione umana.

 

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro.

 

Art. 3

L'associazione ha sede in via S. Francesco, 1 - 41046 Palagano (MO)

 

 

SCOPI E PRINCIPI ANIMATORI

 

Art. 4

Gli scopi dell'Associazione sono:

 

1. Inviare persone nei Paesi del "Terzo Mondo" che in collaborazione con la gente locale realizzino progetti di sviluppo e promozione umana approvati dal Consiglio Direttivo.

A tale scopo l'Associazione si impegna ad organizzare gruppi di volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero e la loro professionalità.

 

2. Promuovere e sostenere una maggiore sensibilità riguardo alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo attraverso incontri di divulgazione in parrocchie, scuole, locali pubblici, case private, luoghi di lavoro.

 

I suddetti scopi verranno perseguiti nell'interesse della collettività attraverso attività svolte sia nei paesi di sviluppo che in Italia e in particolare nel territorio di appartenenza dell'Associazione.

In particolare si intende:

- Nei paesi in via di sviluppo promuovere la collaborazione con le forze locali nella realizzazione di progetti di sviluppo e promozione umana, da attuarsi mediante l'invio di tecnici e di attrezzature adeguate, localmente non reperibili, aiuti finanziari e soprattutto con la partecipazione diretta dei componenti l'associazione alla realizzazione dei progetti.

Detta partecipazione, in esperienza e mezzi si attua attraverso la cooperazione responsabile con le popolazioni locali, nello studio, esecuzione e direzione dei singoli progetti, rispettando le priorità e favorendo l'utilizzazione di ogni forza disponibile, un'adeguata preparazione ed assistenza tecnica, onde assicurare una autonomia e continuità di opera nel futuro.

- In Italia l'associazione promuove ogni iniziativa diretta alla sensibilizzazione ai problemi dei Paesi in via di sviluppo e al coinvolgimento delle varie componenti delle nostre comunità (enti pubblici, istituzioni e privati), nonchè alla formazione, selezione, addestramento dei volontari.

A questo scopo l'associazione forma i volontari, di cittadinanza italiana, maggiorenni perchè possano conseguire le singole qualità personali richieste per il volontariato internazionale ai fini di rispondere alle necessità dei paesi interessati.

 

Art. 5

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

 

L'attività dell'Associazione è ispirata ai principi cristiani evangelici di fratellanza tra i popoli.

 

Art. 6

L'intervento nei Paesi in via di sviluppo non vuole essere portatore di schemi culturali o ideologie proprie della civiltà italiana o dei singoli soci; al contrario, vuole inserirsi nella loro tradizione, storia e cultura, essere al servizio di una crescita autonoma della popolazione locale e nel rispetto, coesistenza e interscambio dei diversi valori e favorire un arricchimento reciproco.

 

Art. 7

L'Associazione stipula polizza Assicurativa idonea a favore degli iscritti impegnati nello svolgimento delle attività associative.

 

 

SOCI

 

Art. 8

L'Associazione è costituita da persone che iscrivendosi nell'apposito registro ne diventano soci.

Il numero degli aderenti e illimitato. Il socio non è obbligato, in quanto appartenente all'Associazione, a far parte delle spedizioni; può aiutare validamente i popoli in via di sviluppo anche rimanendo in Italia, tramite lo svolgimento di attività volte a favorire il miglior funzionamento dell'Associazione e nella sensibilizzazione della popolazione alle tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione sessa.

 

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

In caso di recesso il socio non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate.

 

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

d) a pagare la quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea.

 

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

 

 

PATRIMONIO

 

Art. 9

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. da fondi derivanti da attività di raccolta degli associati;

2. dalla quota annuale che ogni socio è tenuto a versale la cui entità è stabilita dall'Assemblea anno per anno;

3. contributi privati;

4. contributi dallo Stato, da enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

5. donazioni e lasciti testamentari;

6. rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

7. da beni immobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

 

Art. 10

L'esercizio finanziario si chiudeal 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il Bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

 

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto con votazione pubblica a maggioranza relativa dall'Assemblea Generale ed è composto da undici persone nell'ambito delle quali il Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, l'Amministratore, il Coordinatore dei progetti e il Segretario.

Possono accedere alle cariche sociali soltanto i membri dell0Associazione.

Al Consignlio Direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

 

Tutte le cariche sono triennali e rinnovabili.

In caso di dimissioni l'Assemblea Generale procede all'elezione di un nuovo consigliere.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.

 

Il Presidente ha essenzialmente il compito di perseguire l'unità dell'Associazione e il rispetto delle finalità statutarie.

 

L'Amministratore è responsabile dei rapporti economici con Enti, ditte e privati nonchè della cassa sociale. Opera in stretta collaborazione con la Segreteria.

 

La Segreteria prepara gli incontri del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale stilando gli ordini del giorno, i rapporti e i verbali finali. La Segreteria inoltre è predisposta al carteggio e ai contatti con Istituzioni, Ditte e cittadini. Tutti i fondi, offerte e tessere che pervengono all'associazione devono passare alla segreteria per essere registrati.

 

Il Coordinatore dei progetti tiene i contatti con tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti.

 

Gli altri sette consiglieri si interessano delle varie branche di attività dell'Associazione e controllano l'operato dell'Amministratore.

 

Il Consiglio può nominare periti per lo studio particolareggiato dei progetti.

 

Art. 12

I soci sono convocati ogni tre anni in Assemblea Generale per l'elezione del Consiglio Direttivo.

I soci sono convocati una volta all'anno in Assemblea Generale per ascoltare le relazioni del Presidente e dell'Amministratore e su tali relazioni i soci sono chiamati ad esprimere il proprio giudizio ed approvare il bilancio.

I Soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cure l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea  e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Presidente e vice-presidente possono disporre dei fondi dell'associazione con firma congiunta.

 

Art. 14

Il Consiglio Direttivo per potere deliberare deve essere presente alla riunione in ragione della maggioranza più uno. Le votazioni potranno effettuarsi palesemente per alzata di mano o segretamente tramite bigliettini. Le votazioni segrete potranno e dovranno essere richieste al Presidente da chiunque faccia parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 15

L'organo decisionale è l'Assemblea Generale dei soci che verrà convocata annualmente dal Presidente con comunicazione scritta oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno nella Sede Sociale.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

 

1. Le decisioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza relativa dei presenti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Delle riunioni generali verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o di chi ne fa le veci.

 

2. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi ed obiettivi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione; si esprime sulla relazione di domande di ammissione di nuovi associati.

 

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

 

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

 

5. L'Assemblea ordinari e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

 

6. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relative devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con almeno i tre quarti dei voti dei soci. L'assemblea provvederà alla nomina di uno più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio a favore di altre associazioni aventi scopi affini.

 

Art. 17

Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

 

Palagano, 13/11/2003

 

 


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